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Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 2
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 2
Discipline del benessere e bio-naturali.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Formazione
Articolo 4 - Comitato regionale per le discipline del
benessere e bio-naturali
Articolo 5 - Elenco regionale delle discipline del benessere
e bio-naturali
Articolo 6 - Rete del benessere
Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di
promozione e conservazione della salute, del benessere e
della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare
ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate
al raggiungimento del benessere un esercizio corretto
e professionale delle stesse, individua con la presente
legge le attività, di seguito denominate discipline
del benessere e bio-naturali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche
e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche,
artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento,
il miglioramento e la conservazione del benessere
globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la
cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle
attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione
erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse
a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività
disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);
le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro
diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi guida,
in particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) avere come scopo il miglioramento della qualità
della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione
delle risorse vitali della persona;
3) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e
rispettosi dell’ambiente.
4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti
e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi
tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori
in discipline del benessere e bio-naturali;
b) per operatore in discipline del benessere e bionaturali:
la figura che, in possesso di adeguata formazione,
opera per favorire la piena e consapevole assunzione
di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio
stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della
persona, intesa come entità globale e indivisibile.
L’operatore in discipline del benessere e bio-naturali non
prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini
alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei
propri comportamenti.
Art. 3
Formazione
1. All’esercizio delle discipline del benessere e bionaturali
si accede mediante un percorso di formazione,
di durata almeno triennale, predisposto nell’ambito della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre
2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di
quanto disposto dall’articolo 4.
Art. 4
Comitato regionale per le discipline del benessere e
bio-naturali
1. E’ istituito presso la direzione generale “Diritto
alla salute e politiche di solidarietà”, di concerto con la
direzione generale “Politiche formative, beni e attività
culturali” della Regione Toscana, il Comitato regionale
per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito
denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza
della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
al diritto alla salute, di concerto con l’Assessore
regionale all’istruzione, formazione e lavoro e con l’Assessore
all’artigianato, piccola e media impresa, industria
ed innovazione ed è composto da:
a) il direttore generale della direzione generale “Diritto
alla salute ed alle politiche di solidarietà”, o suo
delegato;
3 12.1.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
b) il direttore generale della direzione generale “Sviluppo
economico”, o suo delegato;
c) il direttore generale della direzione generale “Politiche
formative e beni culturali”, o suo delegato;
d) il direttore generale della direzione generale “Organizzazione
e sistema informativo”, o suo delegato;
e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali
delle associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative;
f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali
maggiormente rappresentativi degli artigiani;
g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni
e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative,
a livello nazionale e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non
oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la
Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta
giorni dal suo insediamento, propone all’approvazione
della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti,
dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali
e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale
operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
d) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale
delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo
5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni
di cui all’articolo 5.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del
Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al
Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i
contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al
comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione
di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere
e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle
attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla
Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento
del Comitato.
Art. 5
Elenco regionale delle discipline del benessere e
bio-naturali
1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4,
comma 5, è istituito l’elenco regionale delle discipline
del benessere e bio-naturali. L’elenco è tenuto presso la
Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente
rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori
nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere
e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni
relative a ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al
comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver
svolto attività documentabile ed iniziative di formazione
da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono
iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica.
4. In fase di prima applicazione della presente legge
e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in
vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell’elenco
regionale, possono essere iscritti gli operatori che
autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione
e dimostrino di aver svolto attività da almeno due
anni sulla base di una formazione finalizzata.
Art. 6
Rete del benessere
1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il
benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard
di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento
del benessere, promuove l’istituzione della
Rete del benessere intesa come l’insieme delle discipline
del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)
Firenze, 3 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 22.12.2004.
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